| Oggetto
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Il certificato di agibilità. |
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SERVIZIO CONTRIBUTI E
VIGILANZA A
tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e
privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società
che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti Alle Sedi Compartimentali
e Sezioni Distaccate LORO SEDI Ai Servizi ed Uffici
della Direzione Generale LORO SEDI Circolare n.
Protocollo n. e, p.c. Allegati:
1 Al Sig. Commissario
Straordinario Ai Sigg. Componenti
il Comitato di Vigilanza per
la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti Ai Sigg. componenti
il Collegio Sindacale LORO SEDI Oggetto: Il
certificato di agibilità. Sommario Nella presente circolare viene riesaminata
complessivamente la normativa che presiede all’obbligo del possesso del
certificato di agibilità al fine di fornire un quadro completo in tale
materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto
anche della vigenza di una convenzione sottoscritta dall’Ente con la SIAE.
Mediante tale convenzione si è instaurato un rapporto sinergico con la
Società Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una
più capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all’utenza. E’
stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente il
“dilettantismo” nell’ottica di salvaguardare gli operatori del settore,
consentendo nel contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione
dell’arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico/amatoriale. Premessa. Nell’occasione
del riesame della normativa che presiede all’obbligo del possesso del
certificato di agibilità per determinate categorie di lavoratori dello
spettacolo, si ritiene utile rilevare l’importanza che riveste per il
lavoratore l’iscrizione all’Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei relativi
contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della
posizione pensionistica del soggetto protetto. Si
rammenta altresì che l’obbligo del versamento contributivo grava sul datore
di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri
inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del
certificato di agibilità o la mancata presentazione della modulistica
richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte
dell’Ente di previdenza. L’obbligo
del versamento contributivo grava anche con riferimento ai lavoratori già
titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale
obbligatorio. In
tale ipotesi, i contributi versati all’ENPALS sono utili ai fini della
costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta al
lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi
eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti
contributi possono altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento
pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge. Si
evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate con
particolare attenzione le circostanze che consentono l’esonero dalla richiesta
del certificato di agibilità e dal conseguente pagamento dei contributi,
nell’ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme di concorrenza
sleale. In questo campo l’ENPALS è fortemente impegnato a contrastare i
comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo l’Ente
ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del territorio sui
cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002. 1.
Il quadro normativo Il
certificato di agibilità è disciplinato dall’articolo 10 del Decreto
Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come
modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed
integrazioni, apportate, per quanto riguarda il certificato di agibilità, dal
Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153. Come
è noto, in ragione delle peculiarità che caratterizzano il settore dello
spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una tutela
rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a
14 dell’articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708
del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell’allegato 1). Tale
compito viene assolto dall’Ente attraverso il rilascio del certificato di
agibilità, che viene rilasciato previo accertamento della regolarità degli
adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie, al
fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere attività lavorativa con
i lavoratori i cui nominativi sono trascritti nell’interno del modello,
retribuiti con l’importo indicato a fianco di ognuno, nel periodo di validità
del certificato di agibilità, riportato sul frontespizio dello stesso o
comunque nell’ambito del periodo di contratto del lavoratore stesso se
inferiore al periodo di validità del certificato di agibilità. La
previsione di cui all’articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive
modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere letta in collegamento con
quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo provvedimento legislativo. In
particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, l’impresa ha l’obbligo di
presentare all’Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone dalla stessa
occupate, indicando: a) la retribuzione giornaliera corrisposta; b) tutte le altre notizie che saranno richieste
dall’Ente per l’iscrizione e per l’accertamento dei contributi. Grava
sull’impresa, inoltre, l’obbligo di notificare all’Ente ogni variazione nei
dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie di variazione (modello
032/U) devono essere trasmesse all’Ente non oltre cinque giorni dalla
conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni (articolo 9, comma
2). L’art.
6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in
Legge 13 maggio 1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n. 112), dispone, inoltre, che “Le imprese dell'esercizio teatrale,
cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le
imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e
gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui
abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco nell’allegato 1)
dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità
previsto dall'articolo 10”. Il
certificato di agibilità, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei
funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei contributi, non
può essere richiesto dal singolo lavoratore, ma esclusivamente dall’effettivo
datore di lavoro, di cui si dirà più in dettaglio al successivo punto 3. 2. La richiesta del certificato di
agibilità Il
Modello 032/U di richiesta di agibilità deve essere compilato in duplice copia.
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità è necessario che dal Modello
032/U e dagli allegati
risultino sempre i seguenti elementi: -
i lavoratori occupati; -
il compenso previsto; -
i luoghi ove si
svolgono le attività; -
le date di impegno. Si
precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero già iscritti
all’ENPALS, dovrà essere richiesta l’iscrizione, dal datore di lavoro o dal
lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG con fotocopia
di un documento che attesti l’identità della persona. (L’Enpals
sta attivando le procedure automatizzate mediante il proprio “Portale”
telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i soggetti assicurati
debbano espletare nei confronti dell’Ente. Al più presto sarà disponibile una
procedura relativa alla gestione del certificato di agibilità. Per un elenco
dei servizi telematici attualmente disponibili si consulti il sito web: www.enpals.it.) 3. A chi può essere rilasciato il
certificato di agibilità Il
certificato di agibilità può essere rilasciato a imprese, a formazioni sociali
legalmente costituite o enti che occupano soggetti che svolgono un’attività
tecnico-artistica nell’ambito dello spettacolo. In
genere si verificano due fattispecie: a) imprese dell’esercizio teatrale,
cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del
pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi
che b) imprese dell’esercizio teatrale,
cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del
pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi
che stipulano contratti con società (cooperative di produzione e lavoro,
s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente
costituite, occupanti lavoratori di
cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare
L’obbligo
di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali
straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi
contributivi debbano essere assolti o meno in Italia. Si
ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato
esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi,
per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei
contenuti di cui al precedente paragrafo 2. Non
è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità
per periodi di tempo c.d. “aperti”, a prescindere dalla durata più o meno ampia
degli stessi. La
durata del certificato di agibilità deve essere correlata ad un preciso periodo
di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta. Si ricorda che le notizie di cui al punto 2
potranno essere oggetto di successive comunicazioni di variazione, nel rispetto
dei limiti temporali all’uopo previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5
giorni dal verificarsi dell’evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947
e successive modificazioni ed integrazioni). Si
precisa inoltre che il certificato di agibilità può essere rilasciato a persona
delegata appositamente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o
formazione sociale. Qualora
l’impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista per gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere il certificato di agibilità in
nome e per conto dell’impresa se è iscritto in uno degli albi di cui al primo
comma dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del
lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e
periti commerciali). Infine,
si richiama l’attenzione alla normativa di cui all’art. 1 della Legge 23
ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di
intermediazione e di interposizione di
manodopera. 4. Certificato di agibilità per
particolari situazioni E’,
altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato
di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento. Tale
certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione che la
manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e
che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione
stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano
interamente destinati alle predette finalità. Inoltre,
ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti punti da 1 a 14
del DLCPS più volte citato) non deve essere corrisposto alcun compenso per la
prestazione svolta. Colui
che provvede all’organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro
la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della
manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di
compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori
impegnati. Anche
i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella
manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di non
percepire alcun compenso come sopra specificato. Si
ricorda che, a norma dell’art. 12 della Legge n. 153 del 1969 così come
modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese
forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non
rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennità
trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese
di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo
spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di “trasferta”. 5. Formazioni dilettantistiche o
amatoriali. Il possesso del certificato
di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo)
con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni
dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali,
compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali
amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che,
essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni
popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere
l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di
retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario. La
manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non
devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti
erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa (Si
precisa che i contributi erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato ai
sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli
Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono
considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni
effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati
all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante l’attività di dilettanti
che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo
capoverso). Quando
per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano
interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri
di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti
lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non
percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere
rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al
precedente punto 4. Inoltre, non è dovuta
contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco
associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni Pertanto
i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono
tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso
specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano
lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l’Enpals. Di contro può verificarsi
che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in
termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria
delle imprese di cui all’articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come
modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione
viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela,
tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E’ questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti
musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali
non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo
oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano
assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante” e l’esibizione sia
configurabile come prestazione d’opera, da ritenersi giuridicamente connotata,
salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità. Con
riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso
dalla Corte di Cassazione con la
sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui “Ogni attività
oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si
presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un
rapporto diverso istituito affectionis
vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a
tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione
o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una
finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere
rigorosamente provata da chi afferma la gratuità”. Per
tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in essere con
Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti
il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri decadono
automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non più
necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura
dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati. Potranno
essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate
apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche alle
Associazioni a carattere nazionale che coordinano l’attività di Gruppi
artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti
locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4. 6. Altre situazioni particolari. L’esclusione
dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché
l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di
danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi
didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini
socio-educativi da oratori, associazioni
con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da
associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da
cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri
una vera e propria attività di spettacolo. Per
quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in
occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di
richiesta del certificato di agibilità e di pagamento dei contributi
previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli
artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini
dell’organizzazione dell’evento. Nel
caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano
l’evento, una formazione sociale di artisti, su quest’ultima ricadrà l’obbligo
di richiesta del certificato di agibilità e del relativo versamento dei
contributi. Per
i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai privati che
organizzano l’evento si ricorda che l’adempimento è a carico del committente in
quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore
dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i
lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n.
708 del 1947 l’obbligo di accertarsi che quest’ultimi siano in possesso del
certificato di agibilità. 7. Chi rilascia il certificato di
agibilità Il
rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'Enpals. Nel
caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata tramite gli
sportelli della SIAE, l'operatore - una volta verificato che la richiesta sia
conforme alle disposizioni sopra impartite - restituisce all'impresa copia del
Modello 032/U unitamente alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva del
certificato di agibilità, attestante la presenza nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del
certificato. Si
ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle date e località di
svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa nota
all’Ente, direttamente o attraverso la SIAE, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal
verificarsi delle variazioni. Il
Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell’Enpals, viene trasmesso
dalla Siae alla Sede Compartimentale dell’Enpals competente per territorio. Qualora
quest’ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal
rilascio della ricevuta da parte dell’operatore Siae, il modello 032/U, timbrato
e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di
agibilità. Peraltro,
anche se l’ENPALS entro il predetto termine di 30 giorni si esprimesse
negativamente, sono fatti salvi gli effetti già prodotti nelle more
dell’assunzione di una decisione da parte dell’Ente. Gli
Uffici periferici dell’Ente, ai fini di uniformare le modalità operative
rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto dal funzionario
incaricato. In
relazione a quanto specificato nel presente punto, l’Ente provvederà
rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove
esigenze e per semplificare gli adempimenti degli utenti. Provvederà,
inoltre, alla revisione delle procedure informatiche per adeguarle alla
possibilità di utilizzare il portale telematico per l’inoltro di qualsiasi
comunicazione all’Ente, ivi comprese le variazioni rispetto alla richiesta
iniziale di certificato di agibilità. 8. Regime sanzionatorio In
caso di mancato accertamento del
possesso del certificato di agibilità i soggetti di cui all’articolo 6,
comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di
tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di € 25 per ogni
lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del
1947). 9. Deposito cauzionale Per
le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti
è necessario il versamento del deposito cauzionale commisurato al carico
contributivo stimato per il periodo di agibilità (retribuzione giornaliera
moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro
moltiplicato per l’aliquota contributiva), nella misura del: -
75% per le imprese della
musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per i complessi
bandistici e per l’animazione turistica; -
33% per le imprese della
prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche, concertistiche e di
balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti; -
17% per i piccoli circhi di
nuova costituzione ed associati all’Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti
e con tendone di capienza per 400 posti; -
100% per le imprese straniere
della produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati
o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani; -
100% per le imprese
dell’avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia richiesto per
un periodo pari od inferiore a 30 giorni; -
70% per le imprese e
formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l’Italia non
ha stipulato convenzioni internazionali. L’importo
del versamento a titolo di deposito cauzionale è determinato dall’ufficio
presso il quale è stata presentata la richiesta del certificato di agibilità
(Sede dell’Enpals o sportello della Siae). Il
pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo RCLS, e
formalizzato con la presentazione del modello 031/RC1. Si ricorda che il
modello 031/RC1 deve essere compilato come segue: ·
dati identificativi
dell’impresa e dell’attività: tutti i dati ·
periodo di riferimento:
periodo per cui viene richiesta l’agibilità ·
sezione 2: riferimento
nota ENPALS: protocolllo
ENPALS o SIAE data: data
richiesta codice causale: 084 periodo di riferimento: nessun dato Importo l’importo
del deposito cauzionale Al
fine di perfezionare l’iter della pratica, l’utente dovrà quindi ritornare allo
sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. A
fronte della richiesta del certificato di agibilità, il deposito cauzionale è
dovuto anche dalle imprese straniere operanti in Italia, come sopra
specificato. Per
quanto riguarda le imprese e formazioni sociali straniere appartenenti a paesi
con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni internazionali, il
certificato di agibilità potrà essere richiesto in nome e per conto del
complesso straniero anche dall’impresa, ente o istituzione italiana con la
quale è intercorso contratto di rappresentazione. Si
precisa infine che l’Ente può accettare come deposito cauzionale una
fideiussione Bancaria. In tal caso, l’Impresa dovrà esibire valida
certificazione attestante la fideiussione, la cui restituzione è vincolata ad
un’apposita dichiarazione liberatoria dell’Ente. L’ente,
al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione, sta valutando la
possibilità di ridurre il peso del deposito cauzionale e le modalità di
recupero delle somme versate a tale titolo. Le nuove disposizioni in materia di
deposito cauzionale verranno comunicate con apposita circolare. 10.
Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato,
provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati
in materia previdenziale. Le imprese straniere che operano in Italia per un
periodo di tempo limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare
anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale di cui al precedente punto 9
la contribuzione ordinaria dovuta. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello
F24, utilizzando la causale contributo CCLS, e formalizzato con la
presentazione del modello 031/R. Al fine di perfezionare l’iter della pratica,
l’utente dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver
effettuato il versamento. 11.
Imprese straniere che operano in Italia provenienti da Paesi con i quali
esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. Se le predette imprese straniere provengono da
paesi dell’area UE o con i quali esistono accordi internazionali in materia
previdenziale, il certificato di agibilità dovrà essere rilasciato in regime di
esenzione contributiva, previa esibizione dei previsti documenti esonerativi:
E101, IT4, ecc (cfr. circolare n. 5 del 1985). Si sottolinea che il certificato di agibilità, sia
per le imprese facenti parte dell’U.E. o di paesi con i quali l’Italia ha
stipulato accordi e convenzioni internazionali in materia previdenziale, sia
per le imprese provenienti da paesi con i quali non siano vigenti tali tipi di
rapporti, può essere rilasciato all’impresa, ente o istituzione italiana che,
in nome e per conto di quella straniera, ha stipulato un contratto di
rappresentazione assumendone diritti ed oneri. Tale contratto, può essere stipulato anche con
l’impresa, ente, istituzione italiana che riceve la prestazione artistica da
quella straniera. 12. Lavoratori stranieri operanti in
Italia. a)
Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali esistono accordi
appositamente stipulati in materia previdenziale. I
lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell’area UE o da Paesi con i quali
esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, con qualifiche uguali a
quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 del
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni e modificazioni, categorie
dal n. 1 al n. 14, sono sottoposti alla
stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani. Pertanto in
caso di ingaggio da parte di un’impresa, ente, istituzione italiana, andrà
richiesto il certificato di agibilità e, vigendo il principio della
territorialità della prestazione, i contributi dovranno essere pagati in
Italia, salvo che i lavoratori in questione siano in possesso dell’apposito
modello esonerativo (esempio modello E101 per l’area UE), rilasciato dal
competente ufficio straniero. I
modelli esonerativi dovranno essere esibiti in originale, e nel caso fossero
interessati più Uffici periferici dell’Ente per attività da svolgere in luoghi
diversi, onde consentire agli altri Uffici il rilascio del certificato di
agibiltà, il primo di questi ultimi che rilascerà il certificato in questione,
provvederà ad apporre la dizione “conforme all’originale” sulla copia che dovrà
essere restituita al richiedente l’agibilità per gli adempimenti successivi. b)
lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi
bilaterali in materia previdenziale. I
lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi
bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati da un’impresa, ente,
istituzione italiana sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti
lavoratori italiani se ingaggiati con qualifiche uguali a quelle previste per i
lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947
e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14. Il
datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato di agibilità,
presentando i contratti di ingaggio e, successivamente, pagare la contribuzione
dovuta per le prestazioni rese. 13.
Scambi culturali. Le imprese straniere che operano in Italia in
regime di scambio culturale tra i due paesi interessati, sono tenute a
certificare la circostanza esibendo valida documentazione al momento della
richiesta del certificato di agibilità. A tal proposito esse dovranno esibire una
dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Esteri con l’indicazione che
l’attività artistica in Italia avviene nell’ambito degli scambi culturali e che
rientra nel protocollo d’intesa tra i due stati interessati. Subordinatamente,
può essere rilasciata dichiarazione della rappresentanza diplomatica in Italia.
Sarà considerata valida anche idonea dichiarazione dell’Ambasciata o dal
Consolato Italiano del Paese di provenienza dell’impresa interessata. Nella
predetta dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del protocollo
d’intesa relativo agli scambi culturali sottoscritto dai due stati interessati. Dovrà essere allegato anche l’invito formulato
dall’Ente italiano al gruppo straniero contenente l’indicazione delle date e
l’attestazione della gratuità delle prestazioni, elemento fondamentale degli
scambi culturali. Anche complessi o gruppi che in precedenza non
fossero stati ricompresi tra quelli inizialmente indicati negli elenchi
raggruppanti i medesimi complessi o gruppi destinati agli scambi culturali tra
l’Italia ed il paese straniero, possono rientrare nell’ambito degli scambi
stessi, peraltro i gruppi o complessi dovranno esibire documentazione
attestante la circostanza in questione. La documentazione di cui sopra dovrà essere rilsciata
dalle medesime fonti indicate in precedenza (rapprestanza diplomatica italiana
nel paese di provenienza, Ministero degli Esteri). Se le imprese straniere operanti in regime di
scambi culturali, ricevono un compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni
che andranno ad effettuare, questo dà luogo all’imposizione contributiva, ai
sensi dell’articolo 12 della Legge n. 153 del 1969, così come modificato dal D.
Lgs. n. 314 del 1997. Non saranno ritenute assoggettabili a contribuzione
le spese di viaggio sostenute dall’impresa straniera dalla frontiera alla
località sede della manifestazione, così come esentate saranno anche le spese
di viaggio sostenute per lo spostamento da una località all’altra in caso di
tour della stessa impresa. Analogamente, non formeranno imponibile
contributivo le spese di soggiorno sia pagate direttamente dall’impresa
straniera, sia quelle rimborsate dall’impresa italiana a fronte di
documentazione probante e sia con pagamento diretto da parte dell’impresa
italiana, né le spese effettivamente sostenute e rimborsate a piè di lista. Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra
dovranno essere previste nel contratto di scrittura artistica. IL DIRETTORE GENERALE (Massimo
Antichi) Allegato 1 - Elenco delle categorie di lavoratori per le quali deve essere richiesto
il certificato di agibilità. Gruppo
canto 011 artisti lirici 012 cantanti 013 coristi e vocalisti 014 Maestri del coro, assistenti, aiuti (
suggeritori del coro ) Gruppo
attori 021 attori di prosa e allievi attori (Mimi) 022 attori cinematografici (*) e di
audiovisivi (*) 023 artisti doppiatori (*) 024 attori di operetta 025 artisti di rivista, varietà ed
attrazioni (comici, fantasisti, soubrettes) 026 artisti del circo (acrobati, clowns,
domatori, fantasisti) 027 artisti di fotoromanzi (*) 028 suggeritori teatrali, cinematografici
(*), e di audiovisivi (*) 029 generici (*) e figuranti speciali (*) Gruppo
conduttori 031 presentatori 032 disc-jokey 033 animatori
in strutture ricettive connesse all’attività turistica (alberghi,
villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici,
campeggi, agriturismi, ecc.) Gruppo
registi - sceneggiatori 041 registi teatrali, cinematografici (*) e
di audiovisivi (*) 042 aiuto-registi teatrali, cinematografici
(*) e di audiovisivi (*) 043 sceneggiatori teatrali, cinematografici
(*) e di audiovisivi (*) 045 direttori della fotografia (*) Gruppo
Direttori di scena e di doppiaggio 061 direttori di scena (*) 062 direttori di doppiaggio (*) 063 assistenti di scena e di doppiaggio (*) Gruppo
Direttori e Maestri di orchestra 071 direttori d’orchestra 072 sostituti direttori d’orchestra 073 maestri suggeritori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||